mercoledì 11 febbraio 2015

Diritto di precedenza nei contratti di lavoro dipendente

Il "diritto di precedenza" è regolato all'art. 5 del decreto legislativo 368/2001, modificato dalla legge 247/2007 che detta la disciplina sul diritto di precedenza in caso di nuove assunzioni a termine (come nel suo caso) o anche a tempo indeterminato. L'art. 5 della suddetta legge individua due diritti di precedenza: 1. "al lavoratore che abbia prestato attività lavorativa per un periodo di tempo superiore a sei mesi” è riconosciuto il diritto di precedenza qualora il datore di lavoro proceda ad effettuare nuove assunzioni a tempo indeterminato entro i successivi dodici mesi con riferimento alle mansioni già espletate; 2. "al lavoratore assunto a termine per attività stagionali" è riconosciuto il diritto di precedenza rispetto a nuove assunzioni a termine per le medesime attività stagionali. Il d. l. 112/2008 ha poi espressamente riconosciuto la possibilità ai contratti collettivi di prevedere disposizioni differenti in materia di diritto di precedenza (ecco perché bisogna sapere in che settore opera l’azienda e il conseguente contratto collettivo che applica). Nel caso il contratto rientri nella prima ipotesi si può far valere il diritto di precedenza che, mi preme evidenziare, non opera automaticamente; il lavoratore deve infatti espressamente manifestare la propria volontà di esercitare tale diritto: 1. entro sei mesi dalla cessazione del rapporto, nel caso di lavoratori a termine, 2. entro tre mesi per i lavoratori stagionali. In relazione alla casuale del contratto sarà possibile individuare se rientra nella prima o nella seconda tipologia, considerando che anche nel predetto ambito si è demandato alla contrattazione collettiva il potere di disciplinare diversamente tale diritto (anche per tale ragione bisogna sapere il contratto collettivo che applica l’azienda). Il diritto di precedenza viene però violato – e la legge parla chiaro – solo per “le nuove assunzioni a tempo indeterminato entro i successivi dodici mesi con riferimento alle mansioni già espletate”. Ecco perché occorre sapere se l’assunzione del nuovo dipendente sia avvenuta prima della scadenza (della proroga) del contratto o successivamente (o quanto meno contestualmente). Solo in tale secondo caso potrà far valere il diritto di precedenza ma a condizione che il nuovo dipendente sia stato adibito alle stesse mansioni svolte.

Nessun commento:

Posta un commento